“STOP AI DATI SULLA RELIGIONE DEI RICOVERATI”
Il Garante della privacy, con un provvedimento generale adottato a seguito di alcune segnalazioni, ha stabilito che le strutture sanitarie non potranno più raccogliere informazioni sulle convinzioni religiose dei pazienti, in maniera sistematica e preventiva.
Le strutture potranno trattare tali informazioni solo se il malato richiede di usufruire dell’assistenza religiosa e spirituale o se ciò risulta indispensabile nello svolgimento dei servizi necroscopici (sempre per rispettare le volontà espresse in vita dal paziente). Quindi, la prassi in uso presso molte strutture sanitarie di somministrare questionari ai pazienti, al momento del ricovero, per acquisire informazioni anche sul loro credo religioso è stata giudicata non in linea con la regole dettate in materia dal Garante fin dal 2005. Già durante i lavori preparatori dello schema-tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili da parte delle Regioni, l’Autorità aveva affermato, infatti, che le strutture sanitarie possono raccogliere dati sulle convinzioni religiose dei ricoverati solo se finalizzati a garantirne l’assistenza religiosa e spirituale tramite i ministri di culto delle diverse confessioni religiose (bisogno di conforto o di sacramento al letto) o per la preparazione della salma nell’ambito del servizio necroscopico. Le richieste di assistenza religiosa e spirituale possono essere comunicate verbalmente dal paziente, da un familiare o un convivente, al personale di reparto, che provvederà a trasmetterle alla direzione sanitaria. Il provvedimento generale dell’Autorità è stato inviato alle Regioni e alle Province autonome per la divulgazione presso le strutture sanitarie del Ssn.
Con questo, un’altra novità rilevante, sempre a tutela dei malati, è la possibilità di esprimere la propria volontà sulla scelta del regime alimentare e delle terapie cui essere sottoposti (ad esempio, il rifiuto delle trasfusioni), senza dover dichiarare le motivazioni che ne sono alla base. Il Garante, infatti, ha ritenuto che, in questi casi, il trattamento del dato sul credo religioso non sia indispensabile.
fonte: ipasvi.it