“Il Registro RIISE è un mero elenco. La tenuta di Albo e titoli spetta agli Ordini”
22/11/2018 – Circolare della Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche dopo la diffusione on line della notizia relativa alla nascita di un “Registro Italiano degli infermieri specialisti e degli infermieri esperti”.
“Gli Ordini provinciali sono gli unici soggetti cui è demandata, per legge, la funzione pubblica di detenere l’Albo e la Federazione si sta già attivando per procedere ad una integrazione dell’Albo nazionale inserendo i titoli di specializzazione degli infermieri iscritti”.
Così la Fnopi, in una circolare, dopo la diffusione on line della notizia relativa alla nascita di un “Registro Italiano degli infermieri specialisti e degli infermieri esperti (RIISE)”, promosso da una testata giornalistica per creare “un elenco che restituisce la dovuta visibilità e avvicina ancor di più al cittadino i professionisti infermieri che hanno speso tempo e risorse per implementare la propria formazione fino al punto da diventare specialisti e a quelli che hanno acquisito esperienza e competenze avanzate in determinati settori dell’assistenza”.
La Fnopi, fermo restando il principio costituzionalmente garantito di liberta di associazionismo, tiene a precisare che in tema di professioni, però, l’ordinamento italiano ha adottato un metodo di regolamentazione “a contrario”, prevedendo la possibilità di riunirsi in associazioni professionali solo per le professioni non organizzate. La legge 4/2013 che ha riformato le professioni non organizzate in Ordini o Collegi è stata oggetto di una circolare del Ministero dello sviluppo economico, che il 1/10/2018 ha istituito un elenco delle associazioni, prevedendo tra queste le associazioni che rilasciano attestati di qualità e certificazione professionale. Come è evidente tale regolamentazione parte da un assunto di tipo assoluto: la divisione delle professioni in regolamentate e non regolamentate.
“In questo senso – recita la circolare Fnopi – il nostro legislatore ha fatto una scelta precisa nel limitare il potere di autoregolamentazione di alcune professioni (evidentemente ritenute di maggior rilievo sociale) per le quali è il legislatore stesso a dettare regole ìimperativeì a vantaggio non tanto del professionista ma della collettività che beneficia di specifiche professionalità che sono ritenute tali da ‘subire’ un controllo statale”.
Ne deriva che per le professioni organizzate, come quella infermierisitca, gli organismi “associativi” siano gli Ordini, istituiti esclusivamente per legge e deputati (quali enti pubblici che svolgono un’attività sussidiaria allo Stato) a detenere l’Albo con i nominativi e i dati di rilievo di tutti coloro che sono autorizzati a svolgere la professione.
Questa scelta innanzitutto tutela il cittadino che si rivolge a quei professionisti, ma evidentemente ha anche la funzione di impedire comportamenti di “concorrenza sleale” da parte di operatori non qualificati. “Nel caso di specie – rammenta la Fnopi – siamo di fronte ad un soggetto privato si dichiara detentore di un registro relativo alla professione infermieristica contenente dati di estrema rilevanza sociale e per i quali non sussiste un chiaro quadro normativo che è ad oggi oggetto di definizione”.
È evidente, dunque, che in assenza di una specifica previsione di legge, il registro in questione consiste in un mero elenco nominativo in possesso della testata giornalistica senza alcuna valenza (non potrà certamente assicurare all’iscritto alcun vantaggio in termini di punteggio o di accreditamento presso la pubblica amministrazione, non potrà garantire alcuna precedenza né potrà essere considerato una “patente di qualità). È altresì evidente che nessuna associazione (che raccoglie professionisti appartenenti a professioni regolamentate in Ordini) possa vantare il diritto di detenere un registro nazionale pubblicando un elenco/albo accessibile ai terzi cittadini che abbia alcun valore certificativo della professione stessa.