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L’Europa spinge per regolamentare la mobilità dei professionisti

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E’ stato raggiunto un accordo politico sulla futura Direttiva sulle “Qualifiche professionali”. Pubblichiamo il Comunicato stampa della Commissione Europea con la sintesi del documento.

EUROPEAN COMMISSION

MEMO
 
Il Commissario Michel Barnier ha accolto con favore l’accordo del trilogo sulla modernizzazione
della Direttiva sulle qualifiche professionali
Mi congratulo con il Parlamento europeo e del Consiglio per aver raggiunto oggi un accordo su una delle priorità dell’Atto 1 del Mercato Unico. La modernizzazione della Direttiva sulle qualifiche professionali è una misura importante della nostra strategia di rilancio dell’economia europea. Nella creazione di un sistema più efficace per il riconoscimento delle qualifiche professionali, questa modernizzazione contribuirà ad affrontare la carenza di manodopera in Europa e offrirà uno sbocco per coloro che cercano un lavoro altamente qualificato, soprattutto i giovani.
Nella direttiva modificata sono state introdotte due importanti innovazioni, che incoraggeranno e semplificheranno la mobilità dei professionisti. In primo luogo, la Tessera Professionale Europea – un certificato elettronico – che migliorerà sensibilmente le procedure di riconoscimento delle qualifiche. Per la mobilità temporanea, la tessera sostituirà le procedure di segnalazione esistenti e consentirà ai professionisti di fornire i propri servizi senza ulteriori formalità per quanto riguarda le qualifiche. In caso di trasferimento stabile in un altro paese, attraverso il principio del tacito riconoscimento, la tessera offrirà al professionista la garanzia di ottenere il riconoscimento delle qualifiche entro un tempo ragionevole. La tessera sarà introdotta per i professioni che desiderano averla. In secondo luogo, il testo introduce nuove possibilità per il riconoscimento automatico attraverso percorsi di formazione e di verifica (esami) comuni.
Allo stesso tempo, la direttiva include l’aggiornamento dei requisiti formativi, tra cui una maggiore trasparenza per quanto riguarda la formazione continua, per le professioni per le quali esiste un sistema di riconoscimento automatico (medici, dentisti, farmacisti, infermieri, ostetriche, veterinari e architetti).
Oltre a rendere la mobilità più facile e veloce, la Direttiva rafforzerà le garanzie riguardanti la sicurezza e la salute dei consumatori e dei pazienti. Così, il testo prevede la creazione di un meccanismo di allerta e chiarisce le regole della conoscenza linguistica dei professionisti migranti.
I negoziati al Parlamento e al Consiglio hanno prodotto un ottimo risultato. Sono fiducioso che il Parlamento europeo e il Consiglio confermeranno ciò molto presto. Ringrazio calorosamente tutte le persone che hanno contribuito a questo successo e in particolare la Relatrice l’On. Vergnaud, Cipro, nonché le Presidenze del Cipro, Danimarca e Irlanda per la loro volontà di raggiungere un’adozione di prima lettura e il loro spirito di compromesso. Desidero anche ringraziare i gruppi pilota e tutte le parti interessate che, attraverso il loro coinvolgimento nelle consultazioni, hanno permesso di raggiungere soluzioni innovative ed efficaci.
Infine, apprezzo il fatto che, già prima dell’accordo finale tra le istituzioni, due professioni molto mobili – infermieri e ingegneri – abbiano già manifestato un chiaro interesse nella Tessera Professionale Europea.
 
Background
La Direttiva sulle Qualifiche Professionali è essenziale per permettere ai professionisti di avviare una nuova attività o trovare un lavoro in un altro Stato membro che richiede una qualifica specifica per una specifica attività professionale. La modernizzazione è stata una delle dodici leve per la crescita stabiliti dall’Atto per il Mercato Unico (IP/11/469) e nel dicembre 2011, la Commissione ha proposto una revisione della legislazione vigente sulle qualifiche professionali (cfr. IP/11/1562 e MEMO/11/923).
I punti principali della Direttiva modernizzata
 
(1) L’introduzione della Tessera Professionale Europea offrirà ai professionisti interessati la possibilità di beneficiare di un riconoscimento più facile e più rapido delle loro qualifiche. Essa dovrebbe inoltre facilitare la mobilità temporanea. La tessera sarà resa disponibile secondo le esigenze espresse dalle professioni. La tessera è associata a una procedura di riconoscimento ottimizzata effettuata nell’ambito del già esistente Sistema d’Informazione del Mercato Interno (IMI) e si presenterà sotto forma di un certificato elettronico, consentendo al professionista di offrire i propri di servizi o di stabilirsi in un altro Stato Membro. Vedi anche il Punto n. 7.
(2) Migliore accesso alle informazioni e l’accesso ai servizi di e-government: gli Stati Membri metteranno a disposizione tutte le informazioni sul riconoscimento delle qualifiche (in particolare, l’elenco delle autorità competenti e dei documenti richiesti) presso gli Sportelli Unici (punti di contatto) creati sotto la Direttiva Servizi e sono già in funzione. I professionisti avranno anche la possibilità di completare le procedure di riconoscimento online. Inoltre, i punti di contatto nazionali diventeranno dei centri di assistenza, che forniranno assistenza e consulenza a livello individuale.
(3) Ammodernamento dei requisiti minimi di formazione armonizzati: la Direttiva rivista introduce alcune modifiche nella definizione dei requisiti minimi di formazione per le professioni che beneficiano del riconoscimento automatico (medici, infermieri, ostetriche, dentisti, farmacisti, veterinari e architetti). Le modifiche riguardano la formazione di base (per infermieri e ostetriche), la durata minima della formazione (per medici, dentisti, ostetriche, architetti) e/o l’elenco delle conoscenze e delle competenze (per infermieri, ostetriche, veterinari, architetti) o l’elenco delle attività (per i farmacisti).
(4) La creazione di un meccanismo di allerta: la Direttiva rivista introduce l’obbligo per le autorità competenti di uno Stato membro di informare le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri se a un proprio professionista è stato vietato, anche temporaneamente, di esercitare la propria attività professionale o se abbia fatto uso di documenti falsificati. Questo scambio di informazioni sarà basato sull’utilizzo del Sistema di Informazioni del Mercato Interno (IMI). Quest’obbligo riguarda i professionisti che esercitano attività che influiscono sulla sicurezza del paziente o sull’educazione di minori (laddove la professione è regolamentata).
(5) I principi comuni di formazione: la Direttiva aggiornata introduce la possibilità di creare dei “quadri comuni per la formazione” e “test comuni della formazione”, allo scopo di creare un percorso alternativo per il riconoscimento automatico. Un quadro di formazione comune dovrebbe essere basato su un insieme comune di conoscenze, abilità e competenze necessarie per esercitare una professione. Le qualifiche ottenute nell’ambito di tali quadri di formazione comuni dovrebbero essere automaticamente riconosciute da tutti gli Stati membri che vi partecipano. Gli Stati membri possono essere esentati dall’applicare i quadri di formazione comuni o le prove comuni, a condizioni specifiche.
(6) L’esercizio della valutazione reciproca sulle professioni regolamentate: è stato introdotto un nuovo meccanismo nella Direttiva per garantire una maggiore trasparenza e giustificazione delle professioni regolamentate. Gli Stati membri dovranno fornire un elenco delle loro professioni regolamentate e le attività a loro riservate e giustificare l’esigenza della loro regolamentazione. Questo dovrebbero essere seguito da un esercizio di valutazione reciproca facilitato dalla Commissione Europea.
(7) Norme in materia di accesso parziale ad una professione regolamentata: il principio dell’accesso parziale – l’accesso ad alcune attività di una certa professione – è stato incluso nella nuova Direttiva. Esso può essere di beneficio per i professionisti che svolgono una consolidata attività economica nel loro paese di origine ma che non esiste, di per sé, nello Stato membro in cui desiderano trasferirsi, dove, invece, l’attività economica può essere eseguita soltanto come parte di una professione che raggruppa in se tutta una serie di attività. Ad esempio, un ingegnere idraulico che va in uno Stato membro dove le attività professionali da lui svolte sono invece svolte da ingegneri che sono qualificati anche per fare lavori stradali, canali e porti, potrebbe essere in grado di ottenere un accesso parziale alle attività svolte dalla stessa professione in quel paese. In tal caso, l’ingegnere sarà autorizzato ad per eseguire solo le attività di idraulica. Tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà di rifiutare tale accesso parziale se giustificato da un motivo importante di interesse generale. Il principio dell’accesso parziale deriva da una sentenza della Corte di Giustizia UE (causa C-330/03)
(8) Estensione dell’ambito di applicazione della Direttiva ai professionisti che non sono pienamente qualificati: professionisti che sono in possesso di un diploma, ma devono ancora completare il tirocinio professionale (obbligatorio ai sensi della legge di alcuni Stati membri, ad esempio avvocati, gli architetti e insegnanti) prima di ottenere il pieno accesso alla professione, potranno trarre vantaggio dalla Direttiva qualora volessero svolgere il loro tirocinio all’estero. Lo Stato membro di origine di tali allievi dovrebbe offrire un quadro più chiaro per il riconoscimento di questi tirocini. A tal proposito, lo Stato membro potrebbe stabilire un limite sulla durata del tirocinio professionale da svolgere all’estero. Gli Stati membri dovranno pubblicare le linee guida riguardanti l’organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali svolti all’estero.
(9) Chiarire l’ambito di applicazione della direttiva per i notai: il testo chiarisce che la Direttiva non dovrebbe applicarsi ai notai nominati da un atto ufficiale del governo.
(10) Le regole sulle competenze linguistiche: la Direttiva modificata chiarisce che la verifica delle conoscenza della lingua di un professionista dovrebbe avvenire solo dopo che lo Stato membro ospitante abbia riconosciuto la qualifica. Nel caso di professioni con implicazioni di sicurezza per il paziente, le autorità competenti possono effettuare test linguistici proporzionati dopo il riconoscimento della qualifica. In altri casi, la verifica linguistica può avvenire solo se l’autorità competente abbia dubbi seri e concreti per quanto riguarda le conoscenze della lingua da parte del professionista. In ogni caso, il controllo della lingua dovrebbe essere limitato alla unicamente alla conoscenza della lingua dello Stato membro ospitante.
fonte: www.ipasvi.it

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